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Consiglio degli Affari Economici

Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

 Art. 1 - Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di . . . . ., costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della parrocchia.

Art. 2 - Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;

b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;

c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le parrocchie affidate ai religiosi;

d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

e) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 - Composizione

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali, da due membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale indicati dal Consiglio stesso, e da alcuni fedeli competenti in ambito tecnico-amministrativo scelti dal parroco.

Si raccomanda di mantenere il numero dei consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale.

I consiglieri devono essere eminenti in economia. I loro nominativi devono essere comunicati annualmente alla Curia diocesana in occasione della presentazione del rendiconto economico della parrocchia.

I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Permangono comunque in carica fino all’insediamento del successivo CPAE.

Il CPAE non decade nel caso di vacanza della parrocchia.

Il mandato dei consiglieri non può essere revocato se non per gravi e documentati motivi.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere membri del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Il parroco, sentito eventualmente il Consiglio Pastorale Parrocchiale, valuta la inopportunità che facciano parte del CPAE persone che ricoprono incarichi di diretta amministrazione nell’ambito civile locale.

Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 218.

Art. 5 - Presidente del CPAE

Spetta al presidente:

a) la convocazione e la presidenza del CPAE;

b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;

c) la presidenza delle riunioni;

d) la nomina del segretario;

e) il coordinamento tra il CPAE e il CPP.

Art. 6 - Poteri del Consiglio

Nel Consiglio si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economica della parrocchia in conformità ai cann. 212 § 3 e 228 § 2. Il parroco è tenuto a ricercare e ad ascoltare attentamente il parere del Consiglio; ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.

Il CPAE ha funzione consultiva.

La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno oppure quando a quest’ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del CPAE.

Alle singole riunioni del CPAE, che non sono aperte, possono essere ammesse altre persone, invitate dal Consiglio stesso in qualità di esperti.

Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a designare i sostituti.

I vicari parrocchiali decadono e subentrano ipso iure all’atto del trasferimento.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della parrocchia va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 aprile successivo, il bilancio consuntivo, redatto secondo gli appositi moduli e debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco al competente organo della Curia diocesana.

Art. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta il bilancio consuntivo annuale al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che potrà esprimere valutazioni e proposte sugli orientamenti dell’amministrazione parrocchiale.

Lo stesso CPAE inoltre avrà la possibilità di valutare le modalità più convenienti per informare la comunità parrocchiale, sollecitandola a contribuire in modo adeguato alle attività pastorali e al sostentamento del clero.

Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CPAE.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Parroci con più parrocchie

Ai sensi del can. 537, anche nel caso di parroci con più parrocchie, il CPAE dev’essere mantenuto in ogni singola parrocchia, pur senza la rappresentanza dell’eventuale Consiglio Pastorale Interparrocchiale.

Art. 13 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico.