Stampa

Consiglio Pastorale

DIOCESI DI BRESCIA (2010-2015)

Disposizioni e norme per gli organismi ecclesiali di partecipazione
Consigli Pastorali Parrocchiali
Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali

1. NATURA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale.

È il luogo dove i fedeli, soprattutto i laici, possono esercitare il diritto-dovere loro proprio, di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità cristiana parrocchiale1: in tal modo esercitano nella Chiesa la missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre2 conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchi

In particolare è chiamato a:

1. analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;

2. elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;

3. offrire il proprio contributo in ordine alle attività del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano;

4. avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;

5. le questioni economiche della parrocchia di per sé sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (can.537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è l’organismo che deve indicare soprattutto le linee orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l’impegno di occuparsi degli aspetti ‘tecnici’.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco.

Per parte sua il parroco terrà nel massimo rispetto le indicazioni espresse dal Consiglio, specie se votate all’unanimità. Qualora il parroco non si senta, per gravi motivi, di dare la sua approvazione alle proposte votate dai consiglieri, il suo rifiuto (la cui motivazione verrà verbalizzata) non dovrà turbare lo spirito di comunione. Il parroco potrà comunque, salvo i casi d’urgenza, riproporre la questione fino a trovare il punto d’intesa. Qualora poi non venisse ricomposta la comunione operativa, si potrà ricorrere all’autorità superiore, perché con la sua diretta partecipazione aiuti il Consiglio a ritrovarla.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende offrire un’immagine, la più completa possibile, della comunità cristiana parrocchiale.

Sarà pertanto necessario che in esso trovino posto tutte le principali forme o stati o modi di vita cristiana della parrocchia. Oltre, ovviamente, ai presbiteri e diaconi non mancheranno di essere rappresentate le varie forme o stati o modi di vita consacrata operanti in parrocchia (ordini monastici, istituti religiosi e secolari). Saranno poi presenti i principali stili di vita laicale, come ad esempio, coniugi, celibi, giovani, anziani, aderenti ad associazioni o movimenti cristiani, catechisti ecc. Naturalmente più stili laicali potranno essere rap11 presentati da un’unica persona.

La composizione del CPP e le modalità per esprimerlo, salve le istanze sopra espresse, devono adeguarsi alle diverse situazioni delle comunità parrocchiali, più o meno mature al senso della partecipazione, e devono evitare le contrapposizioni e le fazioni solitamente esistenti nelle realtà civili.

3. MODALITÀ DI FORMAZIONEDEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

3.1. Sensibilizzazione della comunità

Il primo passo per una corretta costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è un’adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. la prima parte del Direttorio). Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali. Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente sia individualmente.

3.2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

a.      Lista dei candidati

La lista verrà formata in base a designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati.

Già nella formazione della lista si dovrà tener presente una adeguata rappresentatività, in relazione non solo all’età e al sesso, ma anche ai vari ruoli esistenti nella comunità parrocchiale. Il Consiglio Pastorale deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, consacrati e laici. A proposito di questi ultimi, va sottolineato che nel Consiglio devono essere rappresentate le varie condizioni laicali: uomini e donne, giovani e anziani, associazioni, professioni, esperienze, nonché le varie zone, i rioni e le frazioni, i vari ministeri di fatto (lettori, catechisti, educatori di oratorio ecc.). Il numero dei membri del Consiglio è determinato in base alla consistenza numerica della parrocchia:

- 9 membri (di cui almeno 5 eletti) per parrocchie fino a 1.000 abitanti;

- 15 membri (di cui almeno 8 eletti) per parrocchie fino a 2.500 abitanti;

- 19 membri (di cui almeno 10 eletti) per parrocchie fino a 5.000 abitanti;

- 25 membri (di cui almeno 13 eletti) per parrocchie oltre i 5.000 abitanti.

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa.

I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Si preoccuperanno del bene dell’intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria. Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto.Circa la situazione dei divorziati risposati, ci si attenga a quanto previsto dal Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 218.

Il Parroco si rende garante che non entrino nel Consiglio Pastorale persone che non abbiano i requisiti suddetti.

b. Modalità di elezione

La data delle elezioni dei Consigli Pastorali Parrocchiali è stabilita a livello diocesano ogni cinque anni. A tale scopo verrà creata in ogni parrocchia una Commissione elettorale, presieduta dal parroco, la quale provvederà a:

a) preparare una lista di candidati con i requisiti sopra esposti;

b) portare a conoscenza della comunità non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi;

c) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;

d) allestire il seggio elettorale, che sarà posto nelle immediate vicinanze della chiesa e sarà aperto dal tardo pomeriggio del sabato fino alla conclusione dell’ultima liturgia domenicale;

e) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato.

Possono partecipare alle elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del Battesimo e della Cresima, sono in comunione con la Chiesa, sono canonicamente domiciliati in parrocchia od operanti stabilmente in essa e hanno compiuto il 18° anno di età. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, si potrà ricorrere al sorteggio.Ogni eletto dovrà sottoscrivere una formale accettazione degli obblighi inerenti alla sua elezione.

c. Nomina dei membri di pertinenza del parroco

Susseguentemente alle elezioni il parroco provvederà alla nomina dei membri di sua pertinenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.

d. Disposizione dei rappresentanti degli istituti di vita consacrata

Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli Istituti di vita consacrata provvederanno a segnalare al parroco i nomi dei loro rappresentanti.

e. Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale

I nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale verranno proclamati la domenica successiva durante la celebrazione eucaristica.

4. STATUTO DIOCESANO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in ogni parrocchia della Diocesi di Brescia, in conformità al can. 536 § 1, è organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale.

Art. 2 - Fini

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi:

a) analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;

b) elaborare alcune linee per il cammino pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi.

Art. 3 - Composizione

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appartengono di diritto:

1) il parroco,

2) i vicari parrocchiali,

3) i diaconi che prestano servizio nella parrocchia,

4) i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale,

5) un membro di ogni comunità di istituto di vita consacrata esistente nella parrocchia,

6) il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale,

7) i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.

Alcuni fedeli sono designati secondo le modalità proprie per la elezione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Alcuni membri possono essere designati liberamente dal parroco. I presbiteri che svolgono compiti all’interno della pastorale di più parrocchie (per es., in riferimento alla pastorale giovanile), hanno, a loro scelta e previo accordo con i singoli parroci, la facoltà di inserirsi come membri di diritto nei singoli Consigli Pastorali Parrocchiali.

Art. 4 - Durata

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni e assolve le funzioni ordinarie fino all’insediamento del nuovo Consiglio Pastorale.

Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, il quale le comunicherà al Consiglio perché decida se accettarle o respingerle.

I membri uscenti saranno sostituiti:

- se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;

- se trattasi di scelti dal parroco o dagli istituti di vita consacrata, con altre persone scelte dagli stessi.

Durante la vacanza della parrocchia non si interrompe l’attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che è convocato e presieduto dall’Amministratore Parrocchiale e, al solo scopo di consultazione in vista della nomina del nuovo parroco, dal Vicario Zonale. Il nuovo parroco fino a tre mesi dopo l’ingresso e sempre per gravi motivi, può chiedere e ottenere le dimissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 5 - Il Presidente

Il presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco (can. 536 § 1).

Spetta al presidente:

a. convocare il Consiglio;

b. stabilire l’ordine del giorno;

c. approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.

Art. 6 - Il Segretario

Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso.

Spetta al segretario:

a. tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l’eventuale giustificazione;

b. raccogliere la documentazione dei lavori;

c. redigere il verbale delle riunioni e tenere l’archivio del Consiglio.

Art. 7 - Le Commissioni

Secondo l’opportunità, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si serve di Commissioni per i diversi settori dell’attività pastorale.

È compito delle Commissioni:

a. studiare, nell’ambito della propria competenza determinata dal Consiglio Pastorale, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;

b. riferire i risultati del proprio lavoro al Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Fanno parte delle Commissioni i membri dello stesso Consiglio Pastorale o anche persone non appartenenti al Consiglio.

Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.

Il parroco ha il diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni al fine di coordinare l’attività.

Art. 8 - Gli esperti

Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere invitati ‘esperti’ di particolari materie. Questi però non avranno diritto di voto.

Art. 9 - Sedute

a) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno quattro volte all’anno. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno.

b) L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco in collaborazione con il segretario e con qualche membro del Consiglio.

c) La convocazione e l’ordine del giorno saranno comunicati almeno dieci giorni prima della seduta.

d) Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le riunioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei membri.

e) Normalmente le riunioni non sono aperte al pubblico, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta è aperta, coloro che non sono membri del Consiglio vi assistono senza diritto di parola.

f) I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, potranno essere introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata dal parroco-presidente, che stimola la partecipazione di tutti i presenti.

g) La discussione potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione oppure con una formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza della metà più uno dei presenti.

h) I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 10 - Rapporti con la comunità parrocchiale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso la stampa parrocchiale.

Art. 11 - Consigli Pastorali Interparrocchiali

Nel caso di un parroco con più parrocchie, va valutata l’opportunità di costituire un Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Il parroco, dopo aver avuto in proposito l’approvazione del Vescovo, può procedere alla costituzione di un organismo che abbia le connotazioni di fondo del Consiglio Pastorale Parrocchiale ma con il carattere dell’interparrocchialità (rappresentanza delle diverse parrocchie, attenzione alla realtà pastorale delle singole parrocchie, ecc.).

Art. 12 - Assemblea Parrocchiale

Qualora una parrocchia non raggiunga il numero di quattrocento abitanti, è data facoltà al parroco di sostituire il CPP con l’Assemblea parrocchiale.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal parroco almeno due volte l’anno e le sono devoluti i compiti e le funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 13 - Adattamenti per le Unità Pastorali

In presenza di Unità Pastorali potrà essere opportuno prevedere forme di integrazione e di collaborazione tra i diversi Consigli Pastorali, fino alla possibilità di costituire un unico Consiglio per l’Unità Pastorale. Tale decisione andrà comunque presa, su parere positivo del Vescovo, dopo aver percorso le varie fasi previste per la nascita e lo sviluppo di un’Unità Pastorale.

Art. 14 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico sia universale che particolare.